STATUTO A.S.D. “OSA Sailing Academy”
TITOLO I
Denominazione e sede
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e’ costituita, con sede in Firenze Piazza Vittorio Veneto n.4 un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica OSA Sailing Academy“.
TITOLO II
Scopo e oggetto
Art.2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Art.3
L’associazione ha per scopo:
- La promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’attività velica e alla pratica nautica, all’arte marinaresca, alla conoscenza della flora e della fauna marina, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, del vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale, alla diffusione delle attività subacquee e natatorie e tutto quello che concerne le attività legate al mare, promuovere forme di turismo eco-compatibili ed a basso impatto ambientale come la navigazione a vela sospinta solo dalla forza del vento;
- L’associazione organizza anche percorsi guidati unendo varie discipline sportive.
-
L’acquisizione, gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate dalla Federazione Sportiva Nazionale o di un ente di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
-
L’acquisizione, gestione o locazione di imbarcazioni a vela o a motore;
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L’organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica dell’Associazione o Ente di promozione sportiva con cui l’Associazione intende affiliarsi, nonché l’attuazione di attività anche ricreative correlate allo scopo sociale;
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La diffusione e promozione della vela terapia per i diversamente abili;
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La fornitura di prestazioni di alloggio, ormeggio, varo, rimessaggio, guardiania e manutenzione delle imbarcazioni;
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La formazione di atleti, tecnici e giudici di regata;
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L’organizzazione di attività sportive giovanili e centri CAS;
-
La somministrazione di cibi e bevande nelle strutture affiliate;
- gestire impianti propri o di terzi, adibiti a svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport di mare, a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
-
L’Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.
L’Associazione intende affiliarsi ad una Federazione Sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva il cui statuto ed i regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività promozionali potrà affiliare nel proprio ambito gruppi spontanei, associazioni, società sportive e nuclei aggregativi, coordinandone le iniziative in tema di tesseramento, manifestazioni ed attività culturali e didattiche.
La durata dell’associazione è indeterminata.
TITOLO III
Soci
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
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Ordinari;
-
Onorari;
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Sostenitori;
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Atleti;
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Tecnici.
Gli associati Ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo. In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare la tassa di mora.
Gli associati Onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’Associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione.
Gli associati Sostenitori sono coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione. La qualifica non da diritto al voto nelle assemblee dell’Associazione.
Sono associati Atleti coloro che svolgono attività sportiva per l’Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati atleti possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.
Sono associati Tecnici, coloro che per conto dell’Associazione svolgono attività di maestro, istruttore, allenatore e giudice nell’ambito delle specialità sportive praticate nell’Associazione stessa.
Richiesta di associazione
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione:
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L’ adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo;
-
L’ adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell’Associazione;
-
La richiesta di adesione deve corredata da opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica dell’aspirante socio all’esercizio della pratica sportiva;
-
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
-
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e si impegna:
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-
ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
-
a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
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a contribuire alle necessità economiche sociali;
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a non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione sportiva.
-
- al pagamento del contributo associativo.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.
Versamento quota associativa
Art. 9
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Sanzioni disciplinari
Art. 10
A carico dei soci che vengano meno ai doveri vero l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, proprietà e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
-
l’ammonizione
-
la sospensione
-
la radiazione
le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei soci.
TITOLO IV
Recesso ed esclusione
Art. 11
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell’anno notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.
Art. 12
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione, può essere escluso con deliberazione dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall’Assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida la ragione dell’esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un giudice e un supplente per controversie in sorte all’interno dell’Associazione, una commissione di appello composta da tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 giorni; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.
TITOLO V
Organi dell’associazione
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea degli Associati;
-
Il Presidente;
-
Il Consiglio Direttivo;
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Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Tutte le cariche sono gratuite.
L’Assemblea degli Associati
Art. 14
L’assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è un organo sovrano dell’Associazione:
-
è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi;
-
si riunisce una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio sociale;
-
delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
Essa inoltre:
-
Provvede entro il 30 Aprile del primo anno del quadriennio olimpico, alla elezione del presidente e dei consiglieri;
-
Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;
-
Delibera sulle modifiche al seguente Statuto;
-
Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività associativa;
-
Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
-
Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.
L’assemblea è diretta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.
L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei soci, oppure dal collegio dei revisori.
La convocazione di comunicazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e dell’ordine del giorno. L’avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci mediante una delle seguenti modalità: giornale associativo, invio di lettera semplice o fax, e-mail, telegramma, canali social istituzionali e con qualsiasi altro mezzo l’associazione lo ritenga opportuno, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Tutti i soci hanno diritto a un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote associative.
L’assemblea ha validità in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/4 dei soci presenti più uno. Per deliberare le modifiche allo Statuto sociale è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno 2/4 dei soci presenti più uno.
Per le elezioni delle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell’Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature delle cariche sociali.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un segretario da lui nominato.
Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.
Il Presidente
Art. 15
Al presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche provvedere su materiale di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.
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Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione del Consiglio Direttivo, e dell’assemblea, corredandolo di idonee relazioni.
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Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il Consiglio Direttivo
Art. 16
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un presidente, un vicepresidente e da due consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di segretario. I componenti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il vice presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati da Presidente in caso eccezionale o di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
Per la validità delle riunioni e richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci.
Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
Dalla nomina di consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Art. 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Libri dell’Associazione
Art. 18
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro dei verbali dell’assemblea dei soci e il libro soci.
TITOLO VI
Risorse Economiche – Fondo comune
Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione dispone delle seguenti risorse:
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versamenti effettuati dai soci fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
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dai redditi derivati dal suo patrimonio;
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dagli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;
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dai contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
L’Associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.
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Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall’associazione in conformità con fini istituzionali;
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L’ adesione all’Associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari;
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I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione;
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Le quote associative non sono rivalutabili ne sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte;
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I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 2 mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. È comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.
Bilanci
Art. 20
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 1° gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
Entro il 31 Marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 Aprile all’ approvazione dell’assemblea dei soci.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Nello stesso termine il bilancio rimane a disposizione del collegio dei revisori per relativo parere.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 21
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Avanzi di gestione
Art. 22
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO VII
Scioglimento dell’Associazione
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/4 degli associati presenti più uno aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
Art 24
Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Andrea Marano: Presidente
Stefano Saffiotti: Vice Presidente e Tesoriere
Danilo De Carolis: Consigliere e Segretario